Adozioni Internazionali

L’ADOZIONE

L’adozione deve essere intesa come uno strumento non “per dare un bambino/a a una famiglia” ma “per dare una famiglia a un bambino/a”. Essa rappresenta l’accoglienza incondizionata di un bambino/a abbandonato/a, grazie a un percorso che le coppie hanno sostenuto con lo scopo di generare un’integrazione familiare. I futuri genitori devono, in aggiunta, aver maturato all’interno delle loro dinamiche di relazione di coppia uno spazio non solo fisico ma soprattutto mentale ed affettivo, per il figlio che si preparano ad accogliere e crescere.

L’obiettivo di ogni atto adottivo è, dunque, quello di preservare il diritto di ciascun bambino/a ad avere una famiglia e a essere educato in un ambiente idoneo.

Affinché questa pratica possa andare a buon fine, sono necessari dei requisiti soggettivi che, sia a livello nazionale che internazionale, sono espressi dall‘art. 6 della legge 184/83.  La norma stabilisce i seguenti limiti:

  1. stabilità della coppia: i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, nel corso dei quali non deve essere esistita separazione personale, nemmeno di fatto, e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare;
  2. età degli adottanti: l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

L’adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità secondo quanto afferma la legge 4 maggio 1983 n. 184. Il soggetto deve trovarsi “in una situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (art. 8).
A tutela dei minori, inoltre, un passaggio fondamentale è stato rappresentato dall’approvazione, in sede ONU, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la quale visualizza in modo completo i diritti di ogni minore. Viene affermato, quanto già enunciato nel 1959 nella Dichiarazione dei diritti del bambino: all’infanzia viene riconosciuta il diritto a un aiuto e a un’assistenza particolare senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, condizione economica o altro.

L’adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità secondo quanto afferma la legge 4 maggio 1983 n. 184.

L’ADOZIONE INTERNAZIONALE

L’adozione internazionale è lo strumento che permette di dare una famiglia ad un minore straniero o italiano, all’interno della quale è considerato figlio legittimo (ora figlio nato nel matrimonio) a tutti gli effetti. Quando si parla di adozione internazionale si intende sia l’adozione di minori stranieri residenti all’estero da parte di persone sia italiane che straniere residenti in Italia, sia anche l’adozione di minori italiani residenti in Italia da parte di persone straniere o italiane residenti all’estero. Tuttavia, le domande d’adozione internazionali sono in progressivo e considerevole calo, così come la disponibilità di accoglienza delle famiglie; ma nel mondo i bambini in situazione di abbandono sono moltissimi (EuroAdpt, 2018).

Le cause di questa diminuzione sono diverse:

  • la mancanza di un supporto sia di tipo economico che psicosociale alle famiglie;
  • la sempre maggiore complessità dei problemi psico-fisici, per traumi o malattie, di una ampia parte dei bambini adottabili (i cosiddetti bambini “special needs”);
  • i tempi lunghi e gli alti costi della pratica di adozione e la debole collaborazione con i Paesi di origine dei bambini.

LE PROCEDURE DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE

Il principale strumento su cui si basano le pratiche adottive internazionali è la Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, a cui ha aderito anche L’Italia con la legge 476/1998. Essa rappresenta una garanzia sia per i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli sia per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. Per far fronte a tale scopo, sono previsti precisi obblighi sia per il Paese d’origine che per quello di accoglienza del bambino adottato.

La CAI (Commissione Adozioni Internazionale) e gli Enti Autorizzati, sempre nel rispetto della legge e della Convezione de L’Aja, hanno concordato dei parametri rispetto al minimo e al massimo dei costi praticabili; tali tabelle sono consultabili sul sito. (http://www.commissioneadozioni.it/)

Il principale strumento su cui si basano le pratiche adottive internazionali è la Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993.

Nell’iter adottivo internazionale sono quattro le principali strutture coinvolte: Commissione per le Adozioni Internazionali, Tribunale per i Minorenni, Enti autorizzati e Servizi socio-assistenziali.

La procedura si articola in tre fasi complessive:

  • la prima fase prevede la dichiarazione di idoneità all’adozione, ed ha luogo in Italia di fronte agli organi giudiziari italiani;
  • la seconda fase invece si svolge all’estero davanti all’Autorità competente del Paese scelto dalla coppia aspirante all’adozione, dove avverrà l’abbinamento;
  • la terza fase si svolge nuovamente in Italia e si conclude di fronte allo stesso Tribunale che ha rilasciato la dichiarazione di idoneità, il quale pronuncerà la sentenza di adozione una volta conclusosi l’anno di affidamento pre-adottivo.

Dunque, l’adozione internazionale è divenuto uno dei principale strumenti per soddisfare il desiderio di maternità e paternità di molte coppie.

Erika Lucci

Daniele Vitale

Bibliografia e Sitografia

Crisma M., (2004). Affrontare l’adozione. Milano: McGraw-Hill Editore.

Scabini E. e Donati P., (a cura di) (1996). Famiglia e adozione internazionale: esperienze, normativa e servizi, Vita e pensiero. Milano

https://www.minori.it/

http://www.italiaadozioni.it/

http://www.commissioneadozioni.it/

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